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Cover case da sapere

Cover case da sapere

Cosa si intende esattamente per “cover” musicale

Si tratta di prendere un’opera musicale composta da altri (indipendentemente dal fatto che sia stata incisa o meno in passato e da chi: non ci interessa qui il profilo produttivo/artistico), suonare e incidere ex novo una nostra versione. Il tutto senza mutare sensibilmente melodia, testo o struttura del pezzo originario (così come composto dall’autore).

Cover e interpretazione

Nella terminologia della musica leggera (principalmente pop e rock), una cover è la reinterpretazione o il rifacimento di un brano musicale – da altri interpretato e pubblicato in precedenza – da parte di qualcuno che non ne è l’interprete originale.

La differenza tra interpretazione e cover non è ben definita

In genere quando un musicista interpreta un brano considerato un classico della musica eseguito innumerevoli volte si esita ad usare il termine cover (si parla in questo caso piuttosto di interpretazione).

Le questioni legali legate alla cover musicale

Il termine cover è invece maggiormente utilizzato per indicare la reinterpretazione di brani relativamente recenti (come nel caso delle “cover band” e delle tribute band, gruppi musicali che interpretano solo canzoni note scritte da altri). In altri ambiti musicali (nella musica classica, ad esempio) l’esecuzione di una stessa composizione da parte di interpreti diversi è la regola, quindi non esiste un termine corrispondente. Nel jazz si definisce standard il tema di una canzone nota, che i musicisti usano come base per variazioni e improvvisazioni: queste, tuttavia, non sono semplici interpretazioni o arrangiamenti della canzone originale, quindi non sono assimilabili a “cover”.

La differenza tra elaborazione e cover

Se si interviene in maniera sostanziale su melodia (ad es. aggiungendo una nuova melodia o modificando la linea esistente ben oltre la normale interpretazione resa dal cantante), testo (ad es. traducendolo in un’altra lingua o aggiungendo un testo nuovo) o struttura (ad es. stravolgendo la sequenza delle varie parti, eliminandone alcune) non si tratterà di semplice cover bensì di una elaborazione: dovremo ottenere il permesso preventivo degli aventi diritto (ovvero dell’editore musicale o in sua assenza degli autori/compositori, da contattare direttamente).

Aspetti economici

Fatta salva la remunerazione relativa all’interpretazione, i diritti economici e le rendite relative all’esecuzione o alla riproduzione di un brano sono dei suoi autori ed editori, i cui nomi devono solitamente essere pubblicati in calce alla riproduzione audio.

Talvolta la cover di una canzone è caratterizzata dalla modifica della parte letteraria, spesso perché adattata, tradotta o riscritta in un’altra lingua.

In tal caso i diritti possono essere divisi percentualmente a seconda dell’entità delle modifiche tra gli autori ed editori originali e chi ha eseguito l’adattamento, a seconda di quanto stabilito dalla locale società che tutela il diritto di autore: in Italia, la Siae, che parla in questi casi di sub-autori e sub-editori.

Quando c’è violazione?

Se uno o più autori vogliano far passare per propria un’opera, o anche solo parte di essa, scritta in realtà da altri, omettendo cioè di attribuire gli autori originali, non si può parlare di cover ma piuttosto di violazione del diritto d’autore o del copyright, a seconda della giurisdizione.

Precisato quanto sopra, il resto è minimo adempimento.

Quindi in fase di stampa di supporti o sfruttamenti in digitale, l’utilizzatore (il produttore che procede alla stampa o il music provider) dovrà provvedere a versare quanto richiesto dalla SIAE quanto a compensi per diritti d’autore delle opere incise, tramite le licenze usuali.

Collecting

Se gli autori e i compositori della cover non avessero conferito mandato a nessuna società di gestione collettiva del mondo (come la SIAE) dovremo allora richiedere direttamente il permesso scritto agli aventi diritto, ma si tratta di un’ipotesi non frequente.

Cover e video

Se volessimo realizzare un videoclip della registrazione fonografica, il discorso muterebbe: poiché il c.d. diritto di sincronizzazione, ovvero l’abbinamento di opere musicali a immagini in movimento (parte del diritto di elaborazione), è gestito direttamente dagli aventi diritto (ovvero dell’editore musicale o in sua assenza degli autori/compositori) e non invece dalle società di gestione collettiva, sarà necessario richiedere e ottenere una preventiva autorizzazione direttamente agli aventi diritto. Se il videoclip invece documenta la semplice esecuzione musicale del brano stesso (es. ripresa live dei musicisti o dello strumentista per un video didattico), allora, secondo la dottrina giuridica prevalente, tale abbinamento di musica e immagini non realizza una sincronizzazione e non sarà necessaria alcuna preventiva richiesta per tale sfruttamento.

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